Statuto

STATUTO DI

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

LA VALIGIA DELLE IDEE

Articolo 1

Denominazione e sede

E’ costituita l’associazione culturale e sportiva denominata “Associazione di Promozione Sociale La Valigia delle Idee” con sede legale in Pontassieve (FI), via Garibaldi  n.21.

Essa è retta dal presente statuto.

Articolo 2

Scopo

L’Associazione persegue i seguenti scopi e finalità:

– Favorire il benessere psicologico e fisico della persona, (individuo singolo, coppie, famiglie) all’interno del ciclo di vita.

– Identificare linee guida per un intervento negli ambiti operativi e definire protocolli di intervento utilizzabili dai diversi servizi interessati.

– Stimolare la cultura della salute fisica e psicologia applicata alle componenti mediche e psicologiche, paramediche e consultoriali, affinché sia possibile rispondere alle esigenze conoscitive, preventive, educative e terapeutiche di ogni fascia di utenza.

– Valorizzare la pluralità degli approcci metodologici che caratterizzano la psicologia.

– Promuovere un approccio integrato e multidisciplinare della cura della persona.

– Svolgere attività di ricerca e divulgazione scientifica.

Per perseguire gli scopi di cui sopra, l’Associazione può svolgere le seguenti attività:

  • realizzare e promuovere servizi psicologici, di prevenzione, consulenza, sostegno, riabilitazione, intervento e cura a livello individuale, di coppia, familiare, di gruppo, diretti a bambini, adolescenti, adulti e istituzioni sociali, enti pubblici e privati anche con l’ausilio di animali (solo a titolo esemplificativo pet-therapy; ippoterapia … );
  • attivare sportelli d’ascolto psicologico;
  • fornire consulenza medica, legale/previdenziale/assistenziale connessa alle possibili patologie;
  • elaborare progetti di prevenzione del disagio psicologico, pedagogico, relazionale, comportamentale, educativo;
  • fornire consulenza psicologica, psicoterapia, medica;
  • progettare interventi in caso di difficoltà e disadattamento scolastico;
  • svolgere attività di orientamento in ambito scolastico e lavorativo;
  • organizzare laboratori su tematiche specifiche;
  • avviare gruppi di auto mutuo aiuto;
  • promuovere interventi di psicoeducazione;
  • organizzare convegni, corsi di aggiornamento, seminari e conferenze;
  • redazione, pubblicazione e divulgazione di materiale scientifico, legale e informativo;
  • attività di educazione alla salute ed allo sport e di informazione sulle tematiche psicologiche, mediche, pedagogiche nei vari contesti sociali;
  • promuovere l’educazione zoo antropologica;
  • formazione per operatori in ambito scolastico e socio sanitario;
  • collaborare con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati con analoghe finalità;
  • collaborare, in tutte le modalità e forme necessarie, con gli organi istituzionalmente preposti all’indirizzo e finanziamento della ricerca scientifica in Italia e con gli organi europei ed extra europei preposti alla promozione, guida e finanziamento della ricerca scientifica in medicina e in psicologia;

Inoltre l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:

– somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell’art. 31, comma 2 della L. 383/2000;

– effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;

– esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;

– svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Per il perseguimento delle suddette attività l’Associazione si avvale prevalentemente dell’impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 3

Domanda di ammissione

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione all’associazione. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale e civile. Tutti coloro i quali intendano far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.

Articolo 4

Durata

La durata dell’associazione è fissata fino al 31/12/2050 e la stessa potrà essere sciolta anticipatamente solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati, come previsto dall’art. 27 del presente Statuto.

Articolo 5

Soci e loro categorie

I soci si distinguono in:

  1. a) soci fondatori: coloro che sono intervenuti nella fase costitutiva, dando vita all’associazione;
  2. b) soci ordinari: coloro che non rientrano nelle categorie di cui sopra.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all’associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo. Oltre alle categorie di soci indicati alle lettere a) e b)  del presente articolo, possono essere presenti dei soci onorari. Il Consiglio Direttivo in presenza di particolari meriti o per attività culturali di notevole spessore svolte può nominare dei soci onorari, non facenti parte dei soci dell’associazione. I soci onorari non possono ricoprire cariche all’interno degli organi dell’associazione. I soci onorari sono esonerati dal pagamento delle quote associative annuali e da qualsiasi altro contributo deliberato a favore dell’associazione.

Articolo 6

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono del diritto di  partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo. Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 16. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento. Tutti i soci hanno il dovere di osservare le disposizioni sia legislative che regolamentari vigenti nonché le delibere assunte dall’assemblea dei soci; mantenere rispecchiata condotta morale nell’ambito dell’associazione ed al di fuori di essa; astenersi da qualunque atto che possa nuocere all’associazione; versare puntualmente le quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo dell’associazione ed osservare il regolamento dell’Associazione che sarà approvato dal consiglio direttivo all’unanimità.

Articolo 7

Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

1) dimissione volontaria;

2) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

3) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l’associazione, o che sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento dell’Associazione;

4) scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 27 del presente Statuto;

5) decesso del socio.

Al socio dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata all’associazione a norma di Statuto. Il provvedimento di radiazione assunto del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.                                 Articolo 8

Quote sociali

Le quote sociali possono essere:

  • quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo;
  • quota supplementare, stabilita dal’Assemblea a maggioranza semplice dei presenti, per il pagamento di particolari prestazioni conseguenti ad eventi specifici legati alle finalità istituzionali.

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dallo stesso Consiglio Direttivo. Il presidente del Consiglio Direttivo può esonerare dal pagamento delle quote associative annuali i soci che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età. Il socio esonerato dal pagamento delle quote associative annuali non perde nessuno dei suoi diritti all’interno dell’associazione.

Le quote associative non sono rivalutabili e non sono trasmissibili a terzi, neanche

a causa di morte.

Articolo 9

Sanzioni per i soci

In caso di trasgressioni alle norme vigenti e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio Direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni:

  1. avvertimento;
  2. ammonizione;
  3. diffida;
  4. ammenda;
  5. sospensione a tempo illimitato;

Il socio moroso potrà essere radiato con delibera del Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto.

Articolo 10

Organi

Gli organi dell’associazione sono:

  1. l’assemblea generale dei soci;
  2. il Presidente;
  3. il Consiglio Direttivo.

Articolo 11

Funzionamento dell’assemblea

L’assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento della quota associativa all’atto della richiesta, che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario due scrutatori. Nell’assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati con le medesime cariche. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 12

Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento delle quote associative annuali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni. Ciascun socio potrà rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 13

Assemblea ordinaria

La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo 8 (otto) giorni prima mediante affissione di avviso nella sede sociale e contestuale comunicazione agli associati a mezzo di posta ordinaria, e-mail, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie trattate. L’assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal presidente, almeno due volte all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo, ed entro il trentuno Dicembre di ogni esercizio per l’esame del bilancio preventivo. Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione, sull’approvazione dei regolamenti sociali, sulla nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente articolo 11.

Articolo 14

Validità assembleare

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria non raggiungendo il numero dei voti richiesti saranno rimandate in seconda convocazione e saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti,  deliberando con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i quattro quinti degli associati. Ogni socio ha diritto a un voto.

Articolo 15

Assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede sociale dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo di posta ordinaria, e-mail, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’assemblea straordinaria può essere convocata per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure per domanda di tanti soci aventi diritto di voto che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifica dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il regolare funzionamento e la gestione dell’associazione; istituzione del Collegio dei Revisori, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 16

Eleggibilità e incompatibilità

Possono ricoprire cariche sociali i solo soci maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative e che: non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni nell’ambito delle medesime materie facenti capo al presente ente di promozione culturale; non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

Articolo 17

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 7, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
L’Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Tesoriere, il Segretario, nell’eventualità un responsabile medico.
In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dei consiglieri surrogati.
Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
Il Consiglio Direttivo dirige l’attività dell’Associazione, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea.
Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.
Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:
– attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
– redige e presenta all’Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
– delibera sulle domande di nuove adesioni;
– sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
– sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
– ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
– compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente 2 volte l’anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 componenti.
La convocazione va diramata per iscritto con 15 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti dal Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.
Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.

 

Articolo 18

PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 4 anni ed è rieleggibile fino a un massimo di due mandati consecutivi.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca e presiede l’Assemblea dei soci.
In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Segretario o, in assenza di quest’ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

 

Articolo 19

TESORIERE

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

 

Articolo 20

COMITATI TECNICI

Nell’ambito delle attività approvate dell’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l’Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Articolo 21

Il Vice Presidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 22

Il segretario/tesoriere e il responsabile medico

Il segretario/tesoriere dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l’amministrazione dell’associazione e si fa carico della tenuta dei libri contabili nonché della riscossione e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Il segretario/tesoriere può essere nominato dal Consiglio Direttivo anche tra soci non facenti parte del Consiglio stesso. La carica può essere assunta anche dal presidente o dal vicepresidente.

Il responsabile medico, se nominato, ha il compito di organizzare, unitamente ai membri del Consiglio Direttivo, tutte le manifestazioni culturali e di promozione sociale, dirigere l’attività  dell’associazione e quindi redige la relazione tecnica dell’anno precedente da sottoporre all’approvazione dell’assemblea obbligatoria annuale dei soci.

Articolo 23

Esercizio sociale e rendiconto

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo Gennaio e terminano il trentuno Dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario oltre ad una relazione tecnica ed entro il trentuno di Dicembre di ogni esercizio un bilancio preventivo con una relazione tecnica previsionale, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione. All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 24

Collegio dei Revisori

L’associazione può dotarsi di un Collegio dei Revisori. L’istituzione del Collegio dei Revisori dell’associazione deve essere deliberata dall’assemblea straordinaria. Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri scelti tra i soci dell’associazione. I membri del Collegio dei Revisori durano in carica 3 (tre) anni e sono eleggibili e rieleggibili dall’assemblea ordinaria. Possono candidarsi e far parte come presidente e membri del Collegio dei Revisori tutti i soci maggiorenni indicati alle lettere a), b), c) dell’art. 5 del presente Statuto che non ricoprano altre cariche negli organi dell’associazione. Il presidente onorario non può far parte del Collegio dei Revisori. Il Collegio dei Revisori è regolarmente costituito con la presenza del presidente del Collegio dei Revisori, che lo presiede, e di un suo membro.

Articolo 25

Il patrimonio

Le risorse economiche dell’associazione  possono essere costituite da:

  • beni immobili e mobili;
  • contributi;
  • donazioni e lasciti;
  • rimborsi;
  • attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  • ogni altro tipo di entrate permessa dalla legge e accettata dall’Associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuali stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell’Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell’attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario.

Articolo 26

Sezioni

L’assemblea ordinaria potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 27

Scioglimento

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l’esistenza dell’associazione, il Consiglio Direttivo convoca l’assemblea straordinaria dei soci. La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i quattro quinti dei voti favorevoli dei soci aventi diritto di voto sia in prima che in seconda convocazione. Non è ammesso il voto per delega. Così pure la richiesta dell’assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno quattro quinti dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l’associazione devolverà il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo preposto in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 28

Norme di rinvio

Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile e del regolamento.